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Le Ordinanze di Torgau (1462)

 

Il Manoscritto delle Ordinanze di Torgaut, che gli studiosi datano tra il 1459 e il 1462, è un documento poco noto ai massoni italiani. Il testo seguente ne è la prima traduzione in lingua, curata dal carissimo Fr. Vincenzo G. della R.L. Montesion di Roma.

 

 

LE ORDINANZE DI TORGAU
- 1462 -

Riguardanti gli eccellentissimi Maestri Massoni, i Guardiani e i Compagni della Confraternita.

 

Tutti gli Articoli e gli Statuti così come scritti nell’Ordinanza indicano come ciascuno debba regolarsi nella propria condotta e tenuta in seno alla Confraternita, a Zwickau e in qualsiasi altro luogo della Regione; fedelmente al testo si riportano separatamente tutti gli articoli.
Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.

 

Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, nel nome della Santa Vergine Maria ed in onore dei martiri coronati, noi Maestri massoni rendiamo noto: a tutti i principi e signori, città e borghi, e anche contadi, di qualunque lignaggio siano, di ogni Chiesa del Mondo, che alcuni Maestri Massoni si sono riuniti in assemblea per due giorni a Regenspurgk e a Strasburgk, e hanno constatato alcuni grandi danni e disordini nel lavoro, e mancanze rese in tutti i contadi da Maestri, Guardiani e Compagni; per tale motivo hanno inviato nella regione questo testo di Ordinanze e Regolamenti esortandoci, conformemente al santo giuramento prestato in massoneria, ad accettare e confermare nell’uso queste ordinanze, come chiaramente recita il testo.


Questo è stato fatto, dai Maestri-Massoni in tutti i territori di Meydeburgk Halberstat, Hildeszlieim Mullburgk e Merseburgk, Meihssen, Voitlandt, Duringen, HartzIandt, presente contemporaneamente la maggioranza di noi, o i nostri guardiani o nostri inviati con pieni poteri, durante i due giorni di San Bartolomeo e San Michele presso Torgau; come è usualmente scritto, nell’anno 1462 dalla nascita di nostro Signore Gesù Cristo, confermiamo i regolamenti del Testo e i suoi contenuti, sui quali abbiamo prestato giuramento innanzi ai Santi.
Questi Articoli devono esser tenuti validi in tutte le regioni, anche lontane e selvagge, dagli appartenenti alla Chiesa e al Mondo, e noi abbiamo stabilito con Giudici e Maestri di esser regolati da questi tenendoli in estrema considerazione per gli usi e le necessità dei territori, e di guardare ad essi per quanto concerne la Massoneria e le Costruzioni anche se non concernono né allo stato né alle città; sono state introdotte sanzioni in ogni materia specifica Massonica; e ciò va attuato con il consenso dei signori reggenti del paese e in aiuto al Diritto del Luogo. Perciò abbiamo redatto anche approfonditi articoli del testo sul bene generale, e il testo deve restare in alta considerazione in tali posti dove viene depositato formalmente ogni anno; e noi verificheremo ogni anno se sono state arrecate offese ai Mastri Costruttori o ai Compagni, che saranno portate in giudizio per la giusta punizione, anche se i signori degli Stati, sia del potere spirituale che temporale, avessero qualche motivo di lamentela riguardo le loro Costruzioni; che potrebbero sottometterli a qualche artigiano che verrà scelto per Capomastro [Overmaster] per iscritto o verbalmente, e loro dovranno procedere così conformemente agli usi del luogo. Perciò i Capomastri che hanno reso giuramento e sono stati convocati annualmente, quando sia, presteranno ascolto secondo costumanza, nell’interesse del nostro edificio; e se i signori del luogo avessero a patire qualche perdita, queste saranno risarcite conformemente al giudizio dei Maestri; però, se il convocato non dovesse presentarsi o non dovesse fornire risposte adeguate, egli decadrà da ogni diritto sui propri Compagni e nessuno lo porterà più in nessuna stima o onore: non sarà più considerato un Uomo vero.
E noi, sopra menzionati Maestri, Guardiani e Compagni abbiamo estratto dal testo e sintetizzato per brevità, alcune importanti Ordinanze obbligatorie per ogni Capomastro e Compagno; il Testo rimane intatto nel suo complesso e deve esser letto quando ci riuniamo annualmente.
Quando i Signori non fossero d’accordo, non sarà così; e quanto i signori non vogliono o non reputano, questo resterà non realizzato di tutti quegli articoli di cui non si ritiene necessità in quel paese e i Maestri non potranno forzare l’applicazione di alcuni articoli del Testo, conformemente al loro giuramento; dove si dichiara che siamo al Servizio del Signore, e per forza di cose non è il caso di procedere oltre adesso; ogni Maestro sa quanto ha formalmente sentito in merito.

Tutti gli articoli del Testo sono estratti dai diritti delle antiche Logge, che sono state istituite dai santi martiri coronati, col nome di Claudius, Christorius, e Significamus, in onore e plauso della Santa Trinità e Maria Regina dei Cieli.


1. Abbiamo redatto queste regole e statuti con l’aiuto di Dio.

 

Ed ogni Maestro sa che sono state radunate quattro assemblee per stabilirli.
Come nel giorno in cui San Pietro, quando si trovava ad Antiochia, radunò quattro assemblee perché lo ascoltassero.

La prima della Santa Trinità, la seconda per la nostra cara Signora, la terza dei quattro martiri coronati, la quarta per tutti coloro che sono morti in prigione e che sostengono di là la nostra causa.

2. E gli altri Maestri devono radunare quattro assemblee in occasione di ciascuna festa di Nostra Signora, una per ciascuna delle summenzionate anime, e gli importi pagati per ciascuna adunata saranno prelevati dalla cassa comune, mentre l’eventuale eccedente ritornerà alla cassa della Confraternita.

Per i servizi Sacri si adoprerà ciascun Maestro lavorando di persona, sia grande o piccolo l’impegno richiesto, e versando un obolo in occasione di ciascuna festività di Nostra Signora.
Ciascun Compagno verserà ogni settimana nella cassa della confraternita un penny per i servizi Sacri.

 

3. Inoltre, nessun Maestro si sottoporrà a nessun lavoro senza aver provato alla Confraternita di poter proteggere direttamente la forza lavoro.

 

4. Un Maestro che non abbia precedentemente svolto lavori come Maestro, dovrà avere colloquio due volte con provati Maestri, per convincerli di meritare di esser posto a capo del lavoro, per essere formalmente accettati.

 

5. Qualora si intendesse costruire nuovi e maestosi edifici, allora i responsabili dei lavori potranno scegliere i Maestri tra chi vorranno, nel numero di due o quattro, dovranno indagare sul loro giuramento fornito alla gilda per stabilire se il Maestro è realmente abile a svolgere il lavoro.

6. Se i responsabili cittadini nominano qualcuno che non si è assunto formalmente impegno per il lavoro di costruzione e non ha ricevuto forza lavoro, e sono occorse accidentalmente perdite, per ciò non potrà esser sottoposto a giudizio, né lui né i suoi compagni e non sarà punto.

7. Nessun Maestro potrà intraprendere lavoro senza averne le abilità; e se dovesse fallire, i responsabili dei lavori potrebbero imprigionarlo, così come per la nostra forza lavoro. Sarà punito con il versamento da 1,20 sterline oltre che rifondere ogni perdita.

 

8. Ognuno deve spendere il proprio tempo in osservanza con le antichi usi tradizionali della propria regione; se fa ciò è Uomo Libero, anche se lo facesse senza consiglio, purchè sia in ottemperanza degli usi del logo e della Confraternita.

 

9. Nessun Maestro potrà diminuire o ridurre la paga.

 

10. Ciascun Maestro deve avere un comportamento retto. Non potrò incitare Guardiani, Compagni o Apprendisti a comportamenti peccaminosi, o che possano essere dannosi in qualche modo

 

11. Ogni Maestro deve tener lontano il disaccordo dalla propria Loggia perché sia veramente sede di giustizia.

 

12. Nessun Maestro deve produrre falsa testimonianza nella propria Loggia, né contaminarla in nessun modo.

 

13. Perciò nessuna prostituta dovrà mai entrare in Loggia, se proprio qualcuno avesse qualcosa in comune con costei e necessitasse di appartandosi lo farà ad una distanza di un lancio di maglietto.

 

14. Avendone notizia altri Maestri, loro potrebbero comunque chiedere in risarcimento all’offesa calcolato in 5 sterline.

 

15. Nondimeno, in queste occasioni, i compagni non potranno avvicinare nessun Maestro dovranno stargli lontani e vietare d’avvicinarsi all’altra forza lavoro della Loggia, finché la questione non sarà dirimata.

 

16. Qualora un Maestro di macchiasse di furto o portasse via qualsiasi cosa dal posto di lavoro arrecando altrui perdita, sino ad arrivare addirittura all’omicidio o all’invalidità, questi sarà cacciato con ignominia dalla Gilda.

 

17. Qualora un Maestro convocasse in giudizio davanti alla legge un altro maestro o viene giudicato dalla legge o gli arrecasse danno o lo calunniasse, sarà privato di ogni onore e non potrà accostarsi a nessun Compagno o Maestro.

 

18. Un Maestro nominerà il proprio guardiano, Maestro e Guardiano entrambi presenti; e non potrà nominarsi nessun guardiano se non se ne avrà le facoltà; quest’ultimo sarà scelto tra la forza lavoro. Riceverà l’investitura in pubblico e fornirà giuramento ai Santi di operarsi per prevenire danno alla Costruzione o al Maestro.

 

19. Nessun Maestro o Guardiano sarà posto illegalmente a capo dei Compagni.

20. Quando un Maestro ha scelto un guardiano, i Compagni giureranno obbedienza a lui e al Maestro, e il Guardiano fornirà promessa solenne al Maestro e ai Compagni.

 

21. E nessun Maestro accetterà somme da Compagni o Guardiani in sostituzione dei loro impegni, oppure offerte; se per caso questi non fosse abile a sostenere le sue responsabilità, ne sarà liberato formalmente nel giorno di Domenica.

 

22. Nessun Maestro dovrà, per mancanza di zelo, accettare apprendisti che non abbiano servito un certo periodo di tempo e abbracciato le regole; non è nel potere del Maestro modificare la durata [del tempo di accettazione] anche solo di una settimana.

23. Il Maestro dovrà nominare ogni settimana un tesoriere, che curerà tutti i pagamenti e resoconterà ogni settimana al nuovo tesoriere, e risponderà a lui [il Maestro] sul contenuto della cassa.

 

24. Il Maestro ha la facoltà, se vuole, si trattenersi in Loggia oltre il Vespero.

25. Se un Maestro o Compagno dovesse esser libero da impegni o affari e domandasse un periodo [di ferie], questo gli sarà riconosciuto e dedicherà questo periodo al Servizio di Dio conformemente con il suo stato di Maestro o Compagno. A Maestri e Compagni l’impegno sarà da considerarsi doppio.

 

26. Nessun Maestro potrà negare un uguale periodo di qualche giorno anche al suo apprendista, in quanto attendente al Maestro stesso, rispettandone gli ordini e le festività.

27. E Nessun Maestro dovrà mostrarsi in nessun modo recalcitrante nel concedere ferie al proprio apprendista, versando agli attendenti un penny di grano per XV gr di pane, una pagnotta di XV gr., carne e due caraffe di vino; l’apprendista non potrà offrirne a più di dieci Compagni, ogni eccedenza sarà pagata da lui senza arrecare nuove spese al Maestro.

28. Il Maestro busserà tre volte, il Guardiano due volte consecutivamente e una per annunciare mattino, pomeriggio e sera, come tradizionalmente usato nella regione.

 

29. Il Maestro può nominare un apprendista per servire all’ufficio del Guardiano, se abile a mantenerlo in conformità con le esigenze della Costruzione.

 

30. Il Maestro può acconsentire a che il suo apprendista viaggi qualche volta nel periodo di apprendistato, se il Maestro non ha impegni deve lasciarlo andare.

 

31. Nessun Maestro può consentire viaggi o ferie finché non sono stati portati a termine tutti gli impegni

 

32. Nessun Maestro può imprigionare o costringere in qualche modo il proprio apprendista; così come dice il testo

 

33. Nessun Maestro può impiegare chi si è macchiato di ignominia o disonore con parole o azioni; costui è peggio di un cane; il Maestro lo tratterà come un disonorato, idem per i Compagni.

34. Nessun Maestro o Guardiano sarà tenuto in buona considerazione quando prende a prestito e non restituisce il dovuto o non vuole pagare per niente. Gli verrà concesso un certo tempo prima di giudicarlo così, ma se non provvede al dovuto con l’approvazione del creditore, allora sarà escluso da ogni attività sino a quando non avrà soddisfatto il suo creditore.

 

35. E nessun Maestro dovrà frodare o raggirare nessuno, né far concorrenza ad altri; pena l’allontanamento forzato.

 

36. Un Maestro che arrecasse ad altri vergogna o disonore con parole o azioni sarà cacciato dalla Confraternita.

 

37. Qualunque Maestro che arrecasse danno all’altrui lavoro, al quale egli stesso non è abile, sarà proscritto.

 

38. E nessun Maestro impiegherà Compagni che avessero gettato discredito o arrecato danno ad altri e avesse frequentato donne pubbliche, nelle osterie o nelle case dove esse lavorano, o che avesse parlato in modo sboccato con cameriere o matrone, e che non si fosse confessato o pentito di ciò; egli sarà proscritto e tenuto in massimo disonore.

 

39. E un Maestro può tenere un certo seguito nella Loggia dove i suoi Compagni e lui stesso hanno regolarmente giurato, non sono in odio con nessuno, senza particolari sentimenti di amicizia o inimicizia.

 

40. E ancora, nessun Maestro giudicherà sull’onore o sulla reputazione di chicchessia; ma dovranno essere tre Maestri a giudicare su queste materie.

 

41. Inoltre, ogni Maestro deve indagare col proprio Compagno, ogni tre mesi, sul proprio giuramento, se lo avesse in odio o invidia, perché questo arrecherebbe danno alla Costruzione; a seguito del suo giudizio potrebbe essere messo da parte così come allontanato ogni Compagno che non si lamenti o osteggi ciò; e persino chi non si lamenti con i Signori o i Maestri della Costruzione di ciò; questo comportamento dei Maestri è retto ad evitare danni, così come basato sul giuramento prestato.

 

42. Ogni trimestre sarà tenuta un’audizione dei Signori e della Forza lavoro, se ci fossero trasgressioni, se hanno perso il loro tempo, vivendo tumultuosamente o agendo disordinatamente, cosa che potrebbe determinare danni a Guardiani o Maestri; a seguito dell’audizione tutte queste cose andranno conosciute dal Maestro che deve punirle senza meno; e se i Signori non dichiarassero ciò al Maestro e se ne dimenticassero i Compagni, e il Maestro non operasse la sua punizione, verrebbe certamente meno al proprio giuramento.

 

43. Se vanno emessi giudizi contro il Maestro riguardanti i rapporti di lavoro o a causa di un falso stato degli affari, dal quale potrebbero determinarsi danni, inerenti il lavoro annuale o una grande costruzione, che devono essere giudicati al momento della consegna del Libro delle Ordinanze innanzi all’adunanza dei Maestri summenzionata; saranno allora eletti Maestri-Giudici e Guardiani e Compagni-Sceriffi [responsabili di Polizia]; loro giureranno come pianificato e chiederanno come sia stato amministrato il giuramento; se qualcuno non fosse d’accordo, dovranno essere nominati degli arbitri e l’intero consiglio amministrerà la giustizia ai convenuti.

44. Maestri e Compagni dovranno punirsi l’un l’altro, operando correttamente per il meglio, e i Signori non potranno interferire pena lo spergiuro.

 

45. Se tra Maestri e Compagni ci fosse qualcuno non in obbedienza, preghiamo tutti i Signori di non prender le sue difese ancorchè su sua richiesta; il giudizio al di fuori di ogni uso, sappiamo bene, conformemente con le Ordinanze, ci arrecherebbe danno e abbasserebbe il nostro livello.

 

46. Nel caso un Maestro o Compagno volesse difendersi in modo contrario agli usi, andranno convocati i Signori di tutte le Città, e sottoposta loro la materia, e tra loro scelti coloro che possano governare i nostri diritti; i prescelti andranno aiutati mantenendoci obbedienti e al loro servizio.

 

47. E allora dovranno essere i guardiani e mantenere così i tradizionali diritti della Loggia, conformemente all’antico uso e Testo e alle Ordinanze del Giuramento.

 

48. Ogni Guardiano dovrà preservare la sua loggia e tutto ciò per il quale è stato prestato giuramento e tutto ciò che gli è stato affidato del posto di lavoro che va mantenuto efficiente per il bene della Costruzione.

 

49. Il Guardiano deve mostrare benevolenza nei confronti dei Compagni, e spiegare con chiarezza, senza rabbia [né insofferenza], cosa chiede loro. Non deve usare più che il diritto con ogni Compagno o Apprendista, deve sempre dimostrare livello e “aplombe” su ciò che gli compete; se il Maestro in qualsiasi momento gli dimostrasse di aver disatteso a questo articolo, egli incorrerà in una penale.

 

50. Il Guardiano deve di buon grado scegliere e marcare le pietre per i Compagni e gli Apprendisti ed ispezionare e controllare la bontà del lavoro dei Compagni; se ciò non fosse fatto e il Maestro scoprisse errori o irregolarità, egli sarà tenuto ad una confisca ad opera del Maestro e del Compagno.

 

51. E se un Guardiano marcasse una pietra come pietra da non usare, allora il [lavoratore] perderà il salario guadagnato sul [lavoro di] questa pietra, a meno che non se ne sia fatto effettivamente già uso.

 

52. Qualora un Guardiano rilevasse perdite di negligenza o altro danno, e non ne facesse menzione del pari, egli incorrerà in una penale doppia.

 

53. Nessun Guardiano dovrà danneggiare il Maestro della sua costruzione con parole o azioni; non dovrà arrecare ingiuria con false parole; tutte le volte che capiterà, egli sarà dichiarato indegno e di poco conto, né il Maestro, né i Compagni subiranno pene, anche se chiunque si troverà affianco a lui sarà come lui dichiarato indegno.

 

54. Un Guardiano deve bussare a tempo debito e non ritardare per nessun motivo

 

55. Se un Maestro non è al lavoro, perciò assente, il Guardiano avrà in sua vece pieni poteri di fare o non fare in assenza del Maestro

 

56. E il Guardiano deve marcare la parte inferiore delle pietre di Compagni e Apprendisti; se Compagni e Apprendisti fallissero le risposte a quesiti specifici e non si presentassero puntuali alla mensa e se, in generale, non rispettassero le consegne, il Guardiano pagherà in vece loro.

 

57. Il Guardiano non deve prender parte ad alterchi o incitarne, sia a mensa che al lavoro; egli deve sempre comportarsi appunto amichevolmente e secondo giustizia; egli deve sorvegliare le loro pietre al lavoro e fare il necessario perché nessun danno occorra a i lavori o ai maestri; e il Maestro deve deciderne i limiti, in relazione con le perdite nelle quali si dovesse incorrere.

 

58. Nessun Guardiano dovrà consentire che si mangi in Loggia durante le ore di lavoro, ma solo alla pausa vespertina.

 

59. Non deve esser speso di più al pasto vespertino, solo un penny, a meno che non si tratti di una festività o l’arrivo di un Compagno in viaggio; il guardiano ha la facoltà di ritardare il lavoro di un’ora.

 

60. Il Guardiano ha la facoltà di inviare un Compagno in viaggio per lavoro, o di licenziarlo la sera di paga, anche se non è un Costruttore o un Maestro

61. Egli ha il potere di consentire ad ogni Fratello o Apprendista un ragionevole tempo senza perdite.

62. Ogni Guardiano deve essere il primo in Loggia al mattino e dopo cena e all’apertura; e l’ultimo ad andar via, al pomeriggio e alla sera, così che tutti i Compagni seguano il suo esempio e arrivino lesti al lavoro. Se dovesse fallire in ciò, e questa cosa arrivasse all’orecchio del Maestro, qualsiasi danno sia occorso, il Guardiano dovrà rifondere ogni perdita.

 

63. Il Guardiano deve aiutare nel preservare tutti i privilegi delle Logge e dei Posti di Lavoro.

 

64. Il Guardiano non può aumentare le indennità di lavoro, ma conformemente con gli usi tradizionali di paga può gestirla [eseguirla]; se si comportasse diversamente sarebbe tacciato di indegnità

 

65. Egli sarà il tenutario degli strumenti di lavoro, dovendo tenerli in perfetto uso come se fosse un Maestro.

 

Delle Ordinanze relative ai Compagni e dei loro comportamenti

 

66. Qualora un Compagno dovesse offrire i propri servigi ad un altro Maestro, questi sarà congedato dal primo Maestro mediante il versamento di una sterlina di multa per esser licenziato.

67. Qualora un Compagno portasse inimicizie o creasse scandalo tra i maestri o tra la forza lavoro egli sarà condannato a versare una multa di mezza paga settimanale

 

68. Pena forfetaria sarà applicata anche a chi distoglie o sottrae i ferri da lavoro altrui

69. Qualora un Compagno falsificasse il proprio lavoro o dichiarasse di aver completato senza poterlo provare, oppure abbandonasse il lavoro senza o prima che il maestro o il guardiano facessero la loro ispezione, oppure ancora lasciasse la propria squadra incustodita pendere sulla pietra, o lasciasse la livella sul posto di lavoro e non custodita dove solitamente si ripone, o lasciasse la propria pietra sulla panchina incustodita o lasciasse gli scarti del lavoro senza ordine e fuori posto; chiunque facesse cose del genere egli sarà condannato a pene pecuniarie da stabilirsi.

 

70. Qualora un Compagno parlasse male di altri o lo chiamasse bugiardo o di poca volontà, sarà condannato a pene pecuniarie da stabilirsi.

 

71. Qualora un Compagno ridesse di altri o di questi si facesse beffe o lo chiamasse con soprannomi, dovrà pagare 15 corone di multa.

 

72. Qualora un Compagno non offrisse assistenza per ruotare o andare a prendere la pietra da lavorare, oppure deponesse i ferri da lavoro senza provarne l’effettiva conclusione o concludesse impropriamente il proprio lavoro, sarà condannato ad una multa di ½ sterlina

 

73. Qualora un Compagno bevesse o mangiasse in eccesso, al momento che si viene a sapere ciò dovrà versare una multa pari ad una settimana di paga e una sterlina.

 

74. Qualora un Compagno abusasse della forza o si accompagnasse con donne pubbliche in presenza di nobili signore, sarà licenziato e quanto versatogli di paga dovrà essere restituito alle casse della Gilda.

 

75. Se un Compagno dovesse sperperare denaro della Loggia oppure sottrarlo o uccidere o rubare o commettere altri crimini o divertirsi per il paese con donne di malaffare o spergiurare o non rispettare il volere di Dio, sarà cacciato dalla Confraternita e proscritto per sempre.

76. Qualora calunniasse altrui e diffondesse malignità su costui, assolutamente non giustificate, sarà costretto a riparare nei confronti di Maestri e Compagni.

 

77. Accuse infamanti e non provate saranno severamente punite in modo che in seguito si facesse particolarmente attenzione; tuttavia se fossero provate davanti ai Compagni conformemente con il giudizio occorso, nessun altro Compagno dovrà giudicare l’autore di malevolenza.

 

78. E nessun Compagno dovrà signoreggiare un apprendista, ma lasciarne la gestione al Maestro, anche se poi dovrà esser punito nel caso lo avesse offeso

 

79. Nessun Guardiano, Compagno o Apprendista dovrà arrogarsi il diritto di giudicare nessuno, tale diritto appartiene solo al Maestro e a nessun altro.

80. I Compagni non dovranno discutere senza metterne a conoscenza Maestri e Guardiani

 

81. Nessun Compagno deve tagliare pietre con un compagno proscritto, sin quando questi non abbia fatto ammenda nel giorno stabilito quando i Maestri sono in assemblea

82. Nessun Compagno dovrà accompagnarsi con una donna di malaffare in Loggia o nei Posti di Lavoro, né condurla dove si riuniscono i Maestri, pena l’elevazione di una multa pecuniaria.

83. Qualora un Compagno considerasse festivi giorni della settimana in cui dovrebbe essere al lavoro, questi non sono affatto festivi e lui non potrà ricevere istruzioni.

 

84. Qualunque Compagno si assenti quando dovrebbe essere al lavoro, sino all’ora di pranzo, non sarà pagato per il periodo successivo del pomeriggio; se resta assente sino a cena non sarà pagato per l’intero giorno.

 

85. Qualora un Compagno dovesse essere assente agli Onori al Maestro, all’accompagnamento in Chiesa la Domenica e alle altre principali Feste comandate, che rimane solo e torna a casa da solo, dovrà pagare XXX corone di multa per i Servizi Spirituali.

 

86. Qualunque Guardiano o Compagno non fosse con il proprio Maestro al primo rintocco del Lunedì Pomeriggio, de non fosse con lui alla chiusura vespertina, e non ascoltasse cos’ha da fare in quel Lunedì egli dovrà pagare il conto della cena; se si opponesse egli sarà licenziato per disobbedienza, ma se implorasse perdono potrà rientrare senza pagare nessuna multa.

 

87. Ogni Maestro dovrà licenziare un compagno senza causare irritazioni, se ciò sembra la cosa giusta da fare per lui.

 

88. Ogni Compagno potrà vedersi comunicare il licenziamento ad ogni paga serale, senza avere null’altro a pretendere.

 

89. Qualunque Compagno prenda servizio presso un Maestro per l’inverno, dovrà restare con lui sino al giorno di San Giovanni, quando la corona è deposta [!]; a meno che non si abbiano seri motivi o dissapori contro il Maestro, nel qual caso il servizio può essere abbandonato prima. E se il Compagno conoscesse motivi di disonore per il Maestro e tacesse, lasciando trascorrere estate ed inverno, non sarà per questo motivo ritenuto degno di fede alcuna ed allontanato dagli altri compagni.

 

90. Nessun Compagno dovrà fornire a Maestri o Compagni nessuna offerta subordinata al lavoro; con costui nessun compagno dovrà lavorare sin quando la situazione non sarà definitivamente definita.

 

91. Nessun Compagno farà lavorare altri dietro versamento di denaro, ma solo, eventualmente, attraverso uno scambio onorevole alla pari.

 

92. Nessun Compagno sparlerà contro Maestri e Guardiani

 

93. E Nessun Compagno girerà armato di coltello o altra arma di lunghezza superiore ai 60 cm; se più lunga, dovrà lasciarla in consegna e pagare un’ammenda di XXX corone.

 

94. Se un Compagno non è stato a servizio nel tempo che gli competeva, oppure ha guadagnato la propria attività in modo disonesto oppure servendosi del lavoro di altri con sotterfugio, nessuno dovrà più fornirgli lavoro.

 

95. Nessun Compagno, nel periodo di servizio, dovrà parlare del proprio Maestro o Guardiano senza il consenso esplicito di lui.

 

96. Nessun Compagno dovrà danneggiare le costruzioni del Maestro, ma dovrà di buon grado organizzare le attività quando il Maestro o il Guardiano non sono presenti; ma se loro fossero là, dovranno essere informati di tutto ciò che è necessario sapere.

 

97. Nessun Compagno deve lamentarsi con altri Compagni sulla condotta del Maestro di Costruzione ma solo con il Maestro in Capo.

 

98. Nessun Maestro di Costruzione potrà entrare in diatribe tra i compagni se il Maestro non lo desiderasse espressamente

 

99. Nessun Compagno prenderà servizio con chi è impiegato alla costruzione senza il consenso del suo Maestro

 

100. Qualunque Compagno deve essere ‘curato’ dal Maestro di Costruzioni, anche se con lui non ci sarà la consorte

 

101. Qualunque offesa il Maestro di Costruzione dovesse commettere, sia verso Compagni o Guardiani, questa sarà sottoposta innanzitutto al Maestro e discussa con nessun altro

 

102. Nessun Guardiano o Compagno sarà pagato segretamente e senza il consenso del Maestro e qualora il Maestro di Costruzione desiderasse infliggere una qualche punizione, sarà solo il Maestro a decidere come comminarla ai Compagni

 

103. Nessun Compagno camminerà affiancato ad altri, ma solo uno dopo l’altro, affinchè il luogo di lavoro non sembri mai affollato; uno precederà l’altro pena l’ammenda di XX corone.

 

104. Nessun Compagno farà alcunché, prenderà pietre di sua iniziativa o uscirà dalla Loggia, se il Maestro è presente; il Maestro deciderà cosa andrà fatto

 

105. Quando un Compagno è in viaggio e si reca in una nuova Loggia dovrà lasciare il proprio Maestro in concordia e non in astio

 

106. Se un Compagno in viaggio subisse incidenti prima del lavoro, riceverà ugualmente la paga giornaliera. Ogni Compagno in viaggio, quando riceve la sua donazione, dovrà ringraziare tutti uno per uno

 

107. E questo è il saluto dovuto ad ogni Compagno; quando questi entra in una nuova loggia:
“Dio Vi benedica, Vi guidi e Vi protegga onorevole Capomastro, Guardiano, e fedeli Compagni”; il Maestro e i Guardiani lo ringraziano in modo che capisca le gerarchie di Loggia.
Quindi il Compagno prosegue rivolgendosi al Maestro: “Il Maestro (NOME), mi ha pregato di salutarvi onorevolmente”; si rivolge quindi a ciascun Compagno e li ringrazia amichevolmente, come se fossero suoi superiori.

Come costume e come è scritto, Maestro, Guardiani e Compagni offrono a lui un pegno; come si confà ad un uomo vero, una sterlina o XX corone.

 

108. Ogni Compagno, rientrando, ringrazia il Maestro per l’incarico conferito, chiede per questo la paga giornaliera, che non gli sarà negata, in quanto sua fonte di sussistenza; se non ci fosse lavoro al momento, il Maestro lo aiuterà a trovare degna occupazione.

109. Un Compagno “fuori sede” chiederà dapprima una piccozza, poi una pietra e infine gli strumenti per lavorare in prestito

 

110. Ogni Compagno deve supportare ed aiutare gli altri compagni, senza fare “orecchie da mercante”; “Aiutami come Dio ti consenta di fare” a fine lavoro la formula sarà: “Ringrazio Dio, il Maestro e il Guardiano e tutti i cari Compagni”

 

111. Se un compagno si ammalasse e per questo motivo fosse impossibilitato a lavorare, questi sarà sostenuto dalla cassa della Gilda che provvederà alle spese del suo ricovero.

 

112. Se un Compagno in viaggio per la Gilda sostenesse spese non previste, queste dovranno essere rifuse attingendo alla cassa della confraternita.

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