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Ordinanza della Cattedrale di York (1370)

 

 

Il capitolo della Chiesa di San Pietro di York ordina quanto segue per i muratori che lavoreranno alle opere di detta Chiesa.

 

Da San Michele fino alla prima domenica di Quaresima, andranno ogni mattina al loro lavoro nella loggia che è disposta per le attività dei muratori nel recinto che si trova accanto alla detta Chiesa. Essi dovranno esservi presenti non appena sarà sufficientemente giorno per vedere chiaro e lavorare. Rimarranno al lavoro coscienziosamente tutto un giorno, finché sarà sufficientemente giorno per vedere e lavorare; o, i giorni in cui il lavoro termina a mezzogiorno, fin quando l'orologio non suoni mezzogiorno pieno; tutto ciò per il detto periodo da San Michele alla Quaresima.

 

Per tutto lo resto dell'anno potranno, se lo desiderano, pranzare prima di mezzogiorno e di più potranno consumare la cena dove vorranno. Ma in nessuna epoca dell'anno sarà loro permesso, all'ora del pranzo, di trattenersi troppo tempo lontani dal lavoro che li aspetta nella suddetta loggia: la loro assenza dovrà essere quanto basta breve affinché nessun abile uomo del mestiere possa trovare a ridire. In nessun periodo dell'anno dovranno, all'ora del pranzo, assentarsi dalla loggia e del loro lavoro per più di un'ora; nel pomeriggio possono bere nella loggia; ma da San Michele alla Quaresima, per bere, non potranno interrompere il lavoro più del tempo necessario a percorrere un mezzo miglio. Dalla prima domenica di Quaresima fino a San Michele, saranno al lavoro nella suddetta loggia all'alba, e resteranno a lavorare alle opere della Chiesa, coscienziosamente ed attivamente, tutto un giorno. Cesseranno il lavoro, se è un giorno di lavoro completo, prima del tramonto nell’ora equivalente al tempo necessario per percorrere un mezzo miglio prima del tramonto, non prima; o, come è stato detto precedentemente, fino a mezzogiorno.  Dalla prima domenica di Quaresima fino a San Michele, pranzeranno nelle condizioni che sono state fissate precedentemente e nel pomeriggio potranno bere e fare la siesta nella loggia; ma non potranno sospendere il lavoro, per dormire né per bere, più del tempo occorrente a percorrere un miglio, e non sarà loro permesso di dormire il pomeriggio tra Sant Elena e San Pietro stesso. Se un uomo si assenterà dal suo lavoro, in qualunque epoca dell'anno, disattende alle prescrizioni della presente ordinanza, sarà quindi punito da una ritenuta sul suo salario, il cui importo sarà deciso dal maestro muratore. Tutti i tempi e le ore saranno segnati da una campana predisposta per questo.

 

Il capitolo ordina anche che nessuno muratore sarà assunto per l'opera di suddetta Chiesa senza che la qualità del suo lavoro sia stata prima provata per almeno una settimana; e dopo essere stato riconosciuto esperto nel proprio al lavoro, sarà assunto su consenso unanime del signore e dei custodi dell'opera e del maestro muratore; ed egli giurerà sul libro di custodire ed osservare coscienziosamente e il più diligentemente possibile, senza astuzia, finzione né inganno tutti i punti della presente ordinanza, in tutto ciò che lo riguarda o potrebbe riguardarlo, dal momento  in cui sarà assunto alla sopra citata Opera e per tutto il tempo che resterà muratore salariato legato alla sopra citata Opera della Chiesa di San Pietro; giurerà, inoltre, di non assentarsi dall'Opera, a meno che il signore non gli dia le ferie. Chiunque contravverrà a questa ordinanza e la violerà, contro la volontà del capitolo subirà la maledizione di Dio e di San Pietro.

 

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