350px-documento del cardinal raniero 13-febbraio-1248

La Carta di Bologna (1248)

 

Il documento normativo più antico del mondo sulla massoneria operativa tardo medioevale.

Lo «Statuta et ordinamenta societatis magistrorum muri et lignamiis» - che noi, per semplicità e per immagine rappresentativa, abbiamo chiamato Carta ­di Bologna 1248 e che così ormai viene anche da altri definita e perciò così qui continueremo a chiamarla - è stato redatto in latino in Bologna in data 8 agosto 1248 a cura di un notaio per disposizione del Podestà Bonifacii De Cario ed è conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna. Lo «Statura» del 1248 è redatto in un tornione pergamenaceo in carte non numerate - ora contrassegnate 1-3 di mm. 416 x 275 in vari tratti danneggiate dal tempo.

Tale documento bolognese è rimasto ignorato dagli studiosi di storia della Massoneria, anche se era stato edito da A. Gaudenzi nel "Bollettino dell'Istituto storico Italiano" (n. 21 del 1899) contenente il saggio, Le Società delle Arti in Bologna. I loro statuti e le loro matricole, di rilevante interesse storiografico, sfuggito però ai cultori della storia della Massoneria.

La Carta di Bologna, integrata da documenti del 1254 e 1256, è stata riprodotta, con pregevoli saggi di commento e con fotografie, in un volume fuori commercio intitolato, Muratori in Bologna. Arte e società dalle origini al secolo XVIII, edito dal Collegio dei costruttori edili di Bologna nel 1981. Questo volume contiene pregevoli saggi di Diego Cuzzani, Franco Bernasconi, Claudio Comani, Edoardo Rosa, Giorgio Tomba. che però non rimarcano gli aspetti collegabili con la Massoneria «operativa».

Molta letteratura riporta le origini mitiche della Massoneria e noi da essa ci dissociamo, specialmente dalla letteratura c.d. «misteriosofica» che ricollega anche la Massoneria a miti, leggende, saghe per collegarla ad una c.d. Tradizione primordiale, trasmessa da una pretesa ininterrotta catena iniziatica ad opera di grandi iniziati o superiori occulti e che tende a dare anche alla Massoneria una spiegazione antroposofica ed elabora, con il tono delle certezze, leggende e miti di una Massoneria già esistente negli scomparsi continenti e nelle antichissime civiltà perdute. Noi non seguiamo tale indirizzo.

Non di meno prendiamo atto, sul piano storico, che anche negli antichi documenti massonici - come nel Poema Regius del 1390, nel Manoscritto di Cooke del 1430-40, ed altresì nelle Costituzioni di Anderson del 1723 e nei Rituali massonici vigenti vi è un richiamo ad origini mitiche della Massoneria - con Euclide in Egitto, con Re Salomone, con il maestro Hiram, con Vitruvio ecc. - ma, a nostro avviso, ciò ha più un valore simbolico di collegamento e come affermazione che nasce con l'uomo il desiderio di elevazione spirituale e che da quando l'uomo cominciò ad elevare Templi all'idea di un Essere Supremo Creatore iniziò il cammino dell'Umanità verso la Luce e quindi nacque una Massoneria, intesa come ricerca esoterica di perfezionamento interiore e di progresso dell'Umanità.

Al di là delle origini mitiche prospettate per la Massoneria e volendo restare nel campo della ricerca storiografica, ai limitati fini della nostra indagine - senza negare che siano esistite confraternite muratorie in Egitto, in Grecia, in Palestina, a Roma, presso gli Etruschi ed i Celti - il documento organico più antico sulla struttura di un'associazione libero muratoria «operativa» medioevale, fino ad ora, era ritenuto il c.d. Poema Regius datato 1390, riguardante le Costituzioni in vigore nelle Craft libero muratorie anglosassoni, nelle quali si fa riferimento ad una antecedente regolamentazione, non reperita, redatta sotto l'egida di Re Atelstano (o Altestano) da alcuni indicato attorno al 970-1000 dc., ma forse, più attendibilmente, attorno al 910-930.

La Carta di Bologna del 1248 rappresenta quindi il più antico documento normativo reperito, fino ad ora, nel mondo sulla libera muratoria operativa. Infatti precede di ben 142 anni il Poema Regius inglese (1390), di 182 (192) anni il Manoscritto di Cooke (1430-40), di 219 anni lo Statuto di Strasburgo riconosciuto al Convegno di Ratisbona del 1459 e che poi venne suffragato dall'Imperatore Massimiliano nel 1488, di 59 anni il Preambolo Veneziano dei Taiapiera (1307).

Lo studioso spagnolo José Antonio Ferrer Benimeli nel suo commento sulla Carta di Bologna del 1248 afferma:
«Tanto per l'aspetto giuridico, quanto per quello simbolico e rappresentativo, lo statuto di Bologna del 1248, ed il suo contorno, ci pone in contatto con una esperienza costruttiva che non era stata conosciuta e che interessa la moderna storiografia internazionale, soprattutto della Massoneria, perché lo situa, perla sua cronologia ed importanza, prima d'ora non conosciuta, all'altezza del manoscritto britannico Poema Regius, del quale è di molto anteriore, che prima d'ora era considerata l'opera più antica ed importante».

La Carta di Bologna ci appare inoltre importante perché ad essa si trae conferma su quanto asserito nel «Libro delle costituzioni» del 1723 di Anderson, in cui nella relazione al testo si precisa che esso fu redatto dopo «avere esami nato diverse copie avute dall'Italia, dalla Scozia e da diverse parti dell'Inghilterra» di antichi statuti e regolamenti della massoneria operativa e l'esame dello stesso «contenuto» della Carta di Bologna fa supporre che il suo testo abbia potuto essere fra quelli consultati da Anderson.

 

 

Nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Nell'anno del Signore 1248, sesto dell'indizione.

Questi sono gli Statuti e i Regolamenti della Società dei maestri del muro e del legno, istituita in onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l'onore e la prosperità della Città di Bologna e della Società dei maestri predetti, fatto salvo l'onore del Podestà e del Capitano che la governano ora e che ci saranno in futuro e fatti salvi tutti gli Statuti e i Regolamenti del Comune di Bologna, istituiti e da istituirsi. E che tutti gli Statuti sotto riportati abbiano vigore da oggi in avanti anno del Signore 1248, sesto dell'indizione, l'8 di Agosto.

I. Giuramento dei sopraddetti maestri

Io, maestro del muro e del legno, che sono o sarò sottoposto a quest'Arte dei maestri predetti per l'onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l'onore del Podestà e del Capitano che governano ora e che ci saranno in futuro e per l'onore e la prosperità della città di Bologna, giuro di sottomettermi e rispettare gli ordini del Podestà e del Capitano di Bologna, di rispettare e seguire tutti e i singoli ordini che mi verranno dal Massaro e dai Ministeriali della Società del legno e del muro o l'uno di loro per l'onore e la prosperità della Società stessa e di rispettare e conservare nella prosperità la detta società e i membri di essa e di osservare e rispettarne gli Statuti e i Regolamenti di detta Società sia come sono ora che come saranno in futuro, fatti salvi gli Statuti del Comune di Bologna, nell'obbligo cui sono tenuto al momento del mio accesso e sciolto al momento del mio distacco.
E se sarò chiamato al governo della Società io non rifiuterò, ma accetterò l'incarico e governerò e guiderò e proteggerò con lealtà la Società e i membri della Società.
E distribuirò equamente gli oneri tra i membri della Società secondo ciò che a me e al Consiglio dei maestri sembrerà essere conveniente.
E mi obbligherò e renderò obbligatorie le sanzioni comprese nello Statuto della Società e, quando non ci siamo, infliggerò un'ammenda secondo la volontà del Consiglio.
E tutte le ammende che infliggerò per qualsiasi azione, farò che siano scritte in un registro e le autenticherò e le consegnerò al Massaro della Società.
E detto Massaro sia tenuto nel termine previsto dallo Statuto e sotto pena di un'ammenda di venti soldi Bolognesi a mostrare e a consegnare al Massaro suo successore nell'Assemblea della Società, tutte le ammende, i beni o le garanzie della Società, gli Statuti e ciò che statuti non sono in corpo della Società e ogni cosa in mio possesso relativa ai beni della Società e tutti i documenti e gli atti relativi alla Società.
E gli Controllori dei Conti sono tenuti ad investigare su ciò e ad infliggere un'eventuale ammenda tramite l'Assemblea della Società, a meno che quello sia stato trattenuto per una decisione di tutto il Consiglio della Società, o della sua maggioranza, o per causa giusta.
E se io Ministeriale, e vorrò imporre una colletta per le spese della Società, ne esporrò in primo luogo la causa in Consiglio e in seguito essa sarà imposta secondo la decisione di tutto il Consiglio o della maggioranza.

II. Delle offese contro i Ministeriali e il Massaro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro della Società pronuncia delle offese contro i Ministeriali o il Massaro o contro il Notaio, oppure se li accusa di falso, questi sia punito con l'ammenda di dieci scudi Bolognesi.

III. Delle sanzioni a coloro che non si sono presentati alla convocazione nel luogo stabilito

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro è convocato dai Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio a presentarsi nel luogo dove la Società si riunisce, questi sia tenuto a presentarsi ogni volta e per quante volte gli sarà comandato od ordinato sotto pena di un'ammenda di sei denari.
Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascuno sia tenuto a presentarsi nel luogo ove la Società si riunisce ogni volta e per quante volte ciò gli sarà comandato dai Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio sotto pena di un'ammenda di sei denari Bolognesi.
E anche se non informato, ciascuno sia tenuto a presentarsi la penultima domenica del mese, senza convocazione, in buona fede e senza inganno e frode.
E vi sia obbligato non soltanto per giuramento ma per sanzione e anche se non gli è stato ordinato.
E nel caso in cui si sia presentato nel luogo dell'adunanza e se ne sia andato senza autorizzazione del Massaro o dei Ministeriali egli paghi a titolo di ammenda dodici denari Bolognesi.
A meno che in entrambi i casi non abbia un impedimento o sia malato o fuori città o al servizio del Comune di Bologna, nei quali casi e anche in altri, può invocare a scusante il giuramento dell'obbligo di servizio. E se si sarà giustificato falsamente, abbia la pena di dodici denari.

IV. Dell'elezione dei Ministeriali e del Massaro e delle riunioni della Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno e del muro sia tenuta ad avere otto Ministeriali e soltanto due Massari, ovvero uno per ogni Arte della Società; ed essi devono essere ripartiti equamente nei quartieri, ed eletti secondo le liste «ad brevia» nell'Assemblea della Società, in modo che in ogni quartiere ci siano due Ministeriali, cioè uno per ogni arte.
E che i predetti Ministeriali e il Massaro restino in carica sei mesi e non di più.
E che siano obbligati a fare sì che la Società si riunisca in riunione e congregazione la seconda domenica del mese sotto pena di tre scudi Bolognesi di ammenda ogni volta che contravverranno, a meno che non ne siano impediti da un reale caso di forza maggiore.
Aggiungiamo che il figlio di un maestro della Società non debba né possa essere partecipe delle elezioni «ad brevia» se non ha almeno quattordici anni. E suo padre non sia obbligato ad immetterlo nella Società prima di questa età e il figlio stesso non sia accettato nella società prima del tempo stabilito.
E che nessuno prenda un Apprendista che abbia meno di dodici anni, sotto pena di un'ammenda di venti soldi e della nullità del contratto.

V. Del fatto che nessuno possa eleggere un figlio o un fratello

Noi stabiliamo e ordiniamo che nessun votante possa eleggere come Ministeriale o Massaro chi gli sia fratello o figlio e che l'elezione a questi relativa sia senza valore.

VI. Del fatto che i maestri obbediscano ai Ministeriali e al Massaro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società deve ad un altro maestro una certa somma di denaro per causa di lavoro, oppure se un maestro ha una contestazione con un altro per causa di o dei maestri sopraddetti, i maestri che avranno tra loro la contestazione siano obbligati ad obbedire alle disposizioni che i Ministeriali dei maestri del muro e del legno avranno stabilito tra le parti in causa, sotto pena di un'ammenda di dieci soldi Bolognesi.

VII. Come e con quali modalità i maestri entrano a fare parte della Società e quanto debbano pagare per la loro entrata

Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti i maestri che vorranno entrare a fare parte della Società dei maestri del muro e del legno paghino alla Società dieci soldi Bolognesi se essi sono della città o del contado di Bologna; e se non sono della città o del contado di Bologna paghino alla Società venti soldi Bolognesi.
E che i Ministeriali facciano con coscienza (buona fede) in modo che tutti i maestri che non fanno parte della Socìetà debbano entrarvi.
E che questa statuizione sia osservata e che per nessun modo e motivo sia esentato a meno che non sia deciso almeno da un decimo della Società, od a meno che quello non sia figlio di un maestro il quale può entrare a fare parte della Società senza alcuna cerimonia.
E che se il Massaro od un Ministeriale sosterrà nel Consiglio o nell'Assemblea della Società qualcuno che volesse risparmiare i dieci o venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito per dieci soldi Bolognesi.
E che se qualcuno della Società nell'Assemblea o nel Consiglio, si alzerà per dire di qualcuno che dovrebbe essergli risparmiati i dieci o venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito con cinque soldi Bolognesi.
E se un maestro ha un figlio o più figli che conoscono il mestiere, o che sia stato per due anni ad apprendere il mestiere, allora sia suo padre ad immetterlo nella Società di diritto e senza alcuna cerimonia dì entrata, col pagare egli stesso alla Società nella forma sopraddetta, sotto pena di un'ammenda di venti soldi. E una volta pagata l'ammenda nondimeno sia tenuto a fare entrare il figlio nella Società.
E che i Ministeriali ed il Massaro siano obbligati a raccogliere tutte le somme per coloro che sono entrati a fare parte della Società e i quattro denari dovuti per le messe e le sanzioni pronunciate durante il tempo della loro carica.
E che facciano giuramento nell'Assemblea.
E che il Massaro è obbligato a prendere dal maestro che è entrato a fare parte della Società una buona garanzia e che, nello spazio di un mese, dopo il suo ingresso, egli pagherà dieci soldi se è della Città o del Contado di Bologna come detto sopra, venti soldi Bolognesi se è di un altro distretto.
E che se il Massaro e i Ministeriali non raccoglieranno queste somme, essi siano tenuti a pagare in proprio alla Società ed a compensare in denaro ed in pegni in modo che la Società sia ben garantita, entro otto giorni della fine del mese.
E i Controllori dei Conti siano tenuti a controllare tutto ciò come detto sopra e nel caso che non sia stato rispettato, a pronunciare le sanzioni previste dallo Statuto della Società.
Aggiungiamo che chiunque entrerà a fare parte della Società pagherà come diritti di entrata venti soldi Bolognesi.
Noi l'ordiniamo per coloro che da oggi in poi si metteranno ad imparare l'Arte, e sia valido a partire da oggi 8 di marzo 1254, dodicesìmo dell'indizione.
Diciamo inoltre che coloro che non avranno avuto maestri [per apprendere l'Arte paghino tre libre Bolognesi come diritto di entrata.

VIII. Del fatto che nessun maestro debba nuocere ad un altro maestro nel lavoro

Noi stabiliamo e ordiniamo che nessun maestro del muro e del legno debba nuocere ad un altro maestro della Società dei maestri, accettando un lavoro a prezzo prefissato, dopo che esso sia stato assicurato a un altro e siglato col palmo della mano o dopo che l'altro l'abbia ottenuto in qualsivoglia mezzo o modo. Eccetto il caso che un maestro sia sopravvenuto prima che il lavoro sia stato assicurato all'altro e siglato col palmo di mano e se quello ne chiederà una parte, egli sia obbligato a darla se quello la vorrà.
Se invece già c'è stato accordo su quel lavoro, l'uno non sia obbligato a darne una parte se non vorrà.
E chi contravverrà paghi un'ammenda di tre libre Bolognesi ogni volta che contravverrà. E i Ministeriali siano tenuti ad imporre le ammende previste dallo Statuto, entro un mese dalla certezza ed evidenza dell'infrazione, fatti salvi gli Statuti e gli Ordinamenti del Comune di Bologna. E che le ammende e le sanzioni giungano all'amministrazione (della Società e siano conservate.

IX. Del conto che il Massaro deve rendere e dell'incarico che deve svolgere

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro della Società dia conto del suo operato entro un mese dall'avere lasciato il suo incarico ai Controllori dei Conti a meno che sia esentato dai Ministeriali nuovi e dal Consiglio della Società o che egli ne sia impedito per volontà di Dio.
E il detto Massaro sia tenuto a dare rendiconto di tutte le entrate e delle spese sostenute e stabilite in quel periodo.
E che tutti i maestri che in quel periodo saranno entrati a fare parte della Società, siano da lui riportati su un quaderno allo scopo di sapere se hanno pagato o non.
E ordiniamo che tutte le scritture debbano rimanere nelle mani del Massaro.
E che il Massaro sia tenuto a consegnare e trasmettere per iscritto al Massaro suo successore, durante l'Assemblea della società, tutte le scritture riguardanti la Società e tutto ciò che egli possieda relativo ai beni della Società, affinché il patrimonio della Società non possa in alcun modo essere alienato.
E se il Massaro con frode avrà omesso e non osservato quanto detto, sia punito conventi soldi Bolognesi.
E se avrà trattenuto con frode degli utili della Società che egli li restituisca al doppio alla Società.
Che inoltre il Massaro uscente, alla fine del suo mandato, sia tenuto a consegnare al nuovo Massaro tutti i beni della Società, sia le scritture relativa alla Società che il denaro della stessa entro la prima o la seconda domenica del mese. E che il nuovo Massaro non debba prorogare il termine al Massaro uscente, oltre il quindicesimo giorno. E che quest'ordine sia irrevocabile. E se qualcuno dei Massari avrà derogato, sia punito con venti soldi Bolognesi da pagarsi alla Società.
X. Dell'elezione degli Controllori dei Conti

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Controllori dei Conti siano eletti insieme ai Ministeriali e che siano due, cioè uno per ogni Arte.
E che questi Controllori siano tenuti a controllare il Massaro e i Ministeriali che governano insieme al Massaro. E che se scopriranno che il Massaro e i Ministeriali hanno mancato al loro compito o hanno commesso frode o dolo, li condannino alla restituzione del doppio del valore trovato in loro possesso e inoltre li condannino a restituire in semplice la rendita ricevuta. E che siano tenuti ad agire in questo modo e a controllare e a condannare o ad assolvere entro un mese dal decadere dell'incarico del Massaro e dei Ministeriali. E sia che abbiano condannato o assolto, che sia fatto, per iscritto relazione nell'Assemblea della Società. E se i Controllori avranno derogato e non avranno osservato questi ordini, che ciascuno di essi sia punito con dieci soldi ed espulso, salvo che egli ne sia impedito dalla volontà di Dio o che ne abbia avuto licenza dai Ministeriali e dal Consiglio della Società.

XI. Della trascrizione dei rinnovi dei Consiglio

Affinché mai nessuna contestazione sia sollevata tra i soci, noi ordiniamo che tutti i rinnovi della Società dei maestri del muro e del legno o del Consiglio della Società, siano trascritti su un quaderno speciale e che il Massaro e i Ministeriali ne siano obbligati sotto pena di un'ammenda di cinque scudi Bolognesi.

XII. Della trascrizione dei rinnovi dei Consiglio

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali della Società siano tenuti a rendere conto una sola volta di tutte le entrate e le spese. E che dopo che essi saranno stati controllati una volta riguardo ai conti che dovevano presentare, essi non siano più tenuti a rendere conto, a meno che essi non siano stati denunciati o accusati di avere commesso dolo o frode o d'avere conservato illegalmente presso di sé denaro comune o della Società, nel qual caso chiunque voglia accusarli deve essere ascoltato. E che coloro che sono stati controllati una volta, non debbano esserlo più. E che questa disposizione si applichi tanto per il passato che per il futuro.

XIII. Degli ordini che devono essere dati dai Ministeriali e dal Massaro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli ordini che i Ministeriali o il Massaro, o l'un o l'altro di essi daranno riguardo al danaro ed altre cose relative al mestiere che un maestro deve dare o fare per un altro maestro siano stabilite e ordinate entro dieci giorni. E che se il maestro al quale è stato dato un ordine non lo avrà eseguito entro dieci giorni, i Ministeriali e il Massaro siano tenuti entro cinque giorni dopo quei dieci, a procurare al creditore un pegno sui beni del suo debitore affinché egli sia completamente risarcito di ciò che gli spetta e delle spese. E che quello sia punito con cinque soldi Bolognesi se i Ministeriali lo riterranno opportuno. E che questo sia irrevocabile. E se colui che deve del denaro a un altro maestro o a qualunque altra persona, se dopo essere stato convocato o citato dai Ministeriali o da uno o più Nunzi della Società non si sia presentato innanzi ai
Ministeriali al Massaro, se non sarà reperito e se sarà citato una seconda volta, che egli sia punito di nuovo con la stessa somma.

XIV. Del fatto che un maestro assuma un altro maestro per lavorare

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro abbia avuto un lavoro a un prezzo prefissato, o a giornata o in qualche altro modo o accorgimento e se vorrà con sé un altro maestro per fare questo lavoro e se questi lavorerà con lui, quel maestro che avrà assunto un altro maestro sia obbligato a pagare il suo servizio a meno che non sia un Ministeriale o il Massaro della Società che metta questo maestro al lavoro per il Comune di Bologna. E chi contravverrà sarà punito a giudizio dei Ministeriali.

XV. Quanto i maestri Ministeriali e il Massaro debbano avere per le loro prestazioni

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro che avranno l'incarico in avvenire debbano avere ciascuno per la loro prestazione cinque soldi Bolognesi nei sei mesi. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a recuperare tutte le ammende, le sanzioni e i contributi prima di lasciare l'incarico, s'intende ciascuno per il proprio quartiere. E se non li avranno recuperati entro il tempo stabilito, che essi siano obbligati a pagare in proprio alla Società la somma corrispondente al totale che non hanno recuperato.
E che i Ministeriali ed il Massaro siano esclusi dagli incarichi per un anno dalla fine del loro mandato.
E prescriviamo che i Ministeriali non ricevano pegni né denari, ma che sia il Massaro a ricevere i pegni e tutti i denari e che, prima del decadere del loro incarico egli paghi ai Ministeriali le loro prestazioni sui fondi dei membri della Società.

XVI. Dei ceri per i defunti che devono essere fatti per conto della Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che siano comprati due ceri a spese dei membri della Società e che questi debbano restare presso il Massaro della Società. E che essi siano in tutto di sedici libre di cera e che debbano essere portati presso la salma quando un maestro sarà morto.

XVII. Del fatto che tutti i maestri debbono andare dal socio defunto quando saranno convocati

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sia stato chiamato o convocato dal Nunzio o da qualcuno per lui, venga presso il socio defunto e se non verrà che egli paghi a titolo di ammenda dodici soldi Bolognesi a meno che egli non abbia un'autorizzazione o un giusto impedimento. E che la salma debba essere portata dai membri della Società.
E il Nunzio della Società debba avere dalla Società diciotto denari per ciascun morto, dagli averi della Società. E se il Nunzio non sarà andato né venuto per radunare i Soci, che egli paghi a titolo di ammenda diciotto denari alla Società. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a recuperare quei denari.

XVIII. Del fatto che i Ministeriali debbano fare visita ai soci ammalati e dare loro assistenza

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sarà ammalato, i Ministeriali debbano fargli visita se l'avranno saputo e che gli debbano dare assistenza e aiuto.
E se uno morisse e non potesse essere sepolto con i suoi mezzi, che la Società lo faccia seppellire onorevolmente a sue spese.
E che il Massaro possa spendere fino alla somma di dieci soldi Bolognesi, e non di più.

XIX. Del fatto che i Nunzi siano solleciti alle riscossioni di quelli che sono stati condannati e che trascurano di offrire pegni

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e i Massari che saranno in carica in futuro, se avranno fatto un pignoramento a un maestro per dei contributi o sanzioni o per altra causa, si rivolgano su di lui per tutte le spese che avranno sostenuto per recuperare il dovuto attraverso i Nunzi del Comune di Bologna o in qualunque modo.
E i Ministeriali e il Massaro che sosterranno delle spese per questa causa, le facciano in proprio, a meno che non le abbiano sostenute per volontà della Società o del Consiglio.
E se colui che deve versare denaro per questa causa non avrà consentito al Nunzio della Società di pignorarlo, sia punito con tre scudi Bolognesi ogni volta che avrà contravvenuto.

XX. Di coloro che si impegnano per contratto

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno si impegna con un altro per contratto senza essere rimasto col suo maestro o padrone (o Signore) e senza avere condotto a termine l'impegno con quello, egli non sia assunto prima di quel termine da nessun altro maestro della Società, e che nessun aiuto o assistenza gli sia data da nessun maestro che lo abbia saputo o al quale sia stato denunciato. E chiunque contravverrà, sia punito con venti scudi Bolognesi.

XXI. Del fatto che nessuno vada a chiedere la l'iniziazione più d'una volta

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessun della Società vada a richiedere l' iniziazione più di una volta. E chi contravverrà sarà punito con sei soldi Bolognesi per volta.

XXII. Del fatto che nessuno riceva l'iniziazione per sua decisione

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno riceverà l'iniziazione per sua decisione, sia punito con sei soldi Bolognesi ogni volta che contravvenga.

XXIII. Del fatto che nessuno debba rimanere sul lato dell'altare

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno debba rimanere a lato dell'altare, rivolto verso la Chiesa, sotto pena di un'ammenda di tre denari ogni volta che contravvenga.

XXIV. Della giusta ripartizione degli oneri tra i maestri

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei Ministeriali ordini ad un maestro del suo quartiere di presentarsi a un lavoro per la comunità trattandolo alla pari con gli altri maestrí e questi non si presenti; egli sia punito con dieci soldi Bolognesi.
E che nessun maestro può designare un altro maestro del muro e del legno in qualche lavoro per il Comune di Bologna o altrove e chi contravvenisse sia punito con venti soldi Bolognesi.
E i Ministeriali che saranno in carica debbono fare questa designazione mettendo sullo stesso piano i maestri per quartiere, vale a dire quei Ministeriali che saranno presenti in città al momento della designazione.
E se un Ministeriale non tratterà un maestro alla pari, commettendo frode o dolo, o se egli agirà spinto da odio contro quello e se ciò sarà chiaro e manifesto, sia punito con venti soldi Bolognesi, a meno che egli sia stato convocato dal Podestà o da qualcuno dell'ambiente per provvedere a un lavoro per il Comune di Bologna, potrà conformarsi a quel volere senza pena né ammenda.

 

 

XXV. Del fatto che nessuno debba alzarsi in una riunione dei maestri per esprimere il proprio parere se non su ciò che sarà stato proposto dai Ministeriali o dal Massaro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba alzarsi per parlare e per esprimere il suo parere in una riunione se non su ciò che sarà stato proposto dai Ministeriali o dal Massaro. E chi contravverrà sia punito con dodici soldi Bolognesi e che egli paghi subito questa somma o che dia un pegno.

XXVI. Del fatto che nessuno disturbi o gridi quando qualcuno parla o fa una proposta nell'Assemblea dei maestri suddetti

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno disturba una riunione dopo che un Ministeriale o più Ministeriali o il Massaro o qualcun altro abbia fatto una proposta o abbia preso la parola tra i soci, sia punito con tre denari da pagarsi subito. E che i Ministeriali e il Massaro siano tenuti per giuramento a riscuotere ciò. E che se non lo riscuotono paghino essi stessi l'equivalente alla Società.

XXVII. Della retribuzione del Nunzio

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società abbia un Nunzio, ovvero uno per due quartieri e un altro per gli altri due e che essi debbano avere ciascuno annualmente trenta soldi Bolognesi e che debbano reggere i ceri se qualcuno morrà e che debbano andare al domicilio del Massaro (e ricevere) un denaro per ogni commissione da parte di coloro che li hanno incaricati.

XXVIII. In che modo e in quali forme gli associati debbono riunirsi per un socio defunto e in quali luoghi

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se il defunto è del quartiere della Porta Stera, i soci si radunino a San Gervasio. Se il defunto è del quartiere di S. Procolo, che i soci si radunino a S. Ambrogio. Se poi il defunto è del quartiere della Porta Ravegnana, che i soci si radunino a S. Stefano. E se il defunto è della Porta di S. Pietro, che i soci si radunino nella Chiesa di S. Pietro. E che i Nunzi siano tenuti, quando convocano i soci, a dire in quale quartiere è il defunto. E che se non lo dicono siano puniti con due scudi Bolognesi ad ogni contravvenzione.

XXIX. Del fatto che ciascun membro della Società sia tenuto a pagare ogni anno tre denari per le messe

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun della Società sia tenuto a pagare ogni anno per le messe e che i Ministeriali siano tenuti a raccogliere quelle somme.

XXX. Del fatto che nessuno possa assumere un'apprendista per meno di 4 anni

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba in alcun modo o mezzo assumere un'apprendista per meno di quattro anni e dargli un paio di focacce per ogni settimana e un paio di capponi per Natale e venti soldi Bolognesi entro cinque anni. E chi controvverrà ai venti soldi Bolognesi e alle focacce e ai capponi sia punito con venti soldi Bolognesi ogni volta che contravverrà un ciascuno di questi punti.
E prescriviamo che tutti gli atti da oggi in avanti debbano essere compiuti presso un Notaio della Società in presenza di almeno due Ministeriali e che debbono essere scritti su un registro che resterà sempre presso il Massaro. E chi contravverrà paghi come ammende tre libre Bolognesi. E ciò sia irrevocabile.

XXXI. Del fatto che ciascuno della Società sia tenuto a mostrare ai Ministeriali il contratto del suo apprendista entro il termine di un anno dal momento in cui l'ha assunto

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun membro della Società sia tenuto entro un anno dall'assunzione di un'apprendista, a mostrare il contratto ai Ministeriali della Società. E che chi contravverrà sia punito con cinque soldi Bolognesi per ogni contravvenzione.

XXXII Del fatto che nessuno possa assumere chi non sia della città o del contado di Bologna o chi sia servo di qualcuno

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società possa tenere né debba avere come apprendista qualcuno che sia un servo o sia di un altro territorio. E chi contravverrà sia punito con cento soldi Bolognesi per ogni infrazione.
E prescriviamo che se qualche socio sposerà una serva (non libera), paghi a titolo di ammenda dieci libre e che sia escluso dalla Società. E ciò sia irrevocabile.

XXXIII. Del fatto che i maestri siano tenuti a fare accogliere gli apprendisti nella Società entro due anni

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun maestro sia tenuto a fare accogliere come suo apprendista nella Società dopo che questi sia rimasto con lui per due anni e a garantire per questo apprendista una e buona e sufficiente sicurezza sua entrata nella Società. E che coloro che contraverranno siano puniti con venti soldi Bolognesi per ogni contravvenzione e in ogni caso se non recepiscono questa.

XXXIV. Del fatto che nessuno della Società debba lavorare per qualcuno che debba qualcosa ad un maestro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba lavorare a giornata o a prezzo prefissato per qualcuno che debba dare qualcosa o pagare del denaro a un maestro per motivi di lavoro una volta venutone a conoscenza o esserne stato informato dallo stesso maestro o dai Ministeriali della Società. E chi contravverrà sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni maestro e che li paghi ai maestri come indennità per il loro lavoro. E che i Ministeriali siano tenuti a comminare le ammende entro otto giorni dal momento in cui il fatto è diventato noto ed evidente e che facciano pagare ai maestri le indennità.

XXXV. Del fatto che la Società duri per dieci anni

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che questa Società debba durare dieci anni in tutto o più secondo quanto deciderà la Società o la sua maggioranza a scrutinio.

XXXVI. Del fatto che nessuno si lamenti dei Ministeriali davanti al Podestà o a un suo giudice

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che un maestro della Società non possa in alcun modo o forma, né debba andare avanti al Podestà o al suo Tribunale per lamentarsi dei Ministeriali o di uno di loro. E chi contravverrà paghi a titolo di ammenda tre libre Bolognesi per ogni contravvenzione. E che ciò sia irrevocabile.

XXXVII Pubblicazione degli Statuti

Questi Statuti sono stati letti e resi pubblici nell'Assemblea della Società riunita per mezzo dei Nunzii, secondo le modalità usuali nel cimitero della Chiesa di S. Procolo nell'anno del Signore 1248, sesto dell'indizione nel giorno 8 di agosto, sotto il Potestato di Bonifacio De Cario, Podestà di Bologna.

XXXVIII. Del fatto che il Massaro e i Ministeriali siano tenuti a raccogliere i contributi

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro dei maestri del legno sia tenuto a raccogliere tutti i contributi imposti e le sanzioni da lui pronunciate e le ammende comminate durante il suo mandato. E che se egli non le raccoglie le paghi in proprio al doppio. E che il Notaio sia tenuto col Massaro a raccogliere i contributi, le sanzioni, le ammende, le penalità.
E che i Ministeriali siano tenuti ad andare ciascuno nel suo quartiere a recuperare contributi, sanzioni, ammende.
E che il Nunzio della Società debba andare col Massaro e che se essi non andranno siano puniti con cinque soldi Bolognesi ad ogni mancanza.

XXXIX. Del fatto che il Nunzio della Società debba restare in carica un anno

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Nunzio della Società debba restare in carica un anno e che abbia per compenso quaranta soldi Bolognesi.

XL. Del Notaio della Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro debbano assumere un buon Notaio per la Società e che egli debba restare in carica un anno, che debba trascrivere le entrate del Massaro e le spese e che debba fare tutti gli atti e le modificazioni e gli Statuti della Società e che egli debba avere come compenso quaranta soldi Bolognesi.

XLI. Del fatto che si debbano fare due libri dei nomi dei maestri del legno

Noi stabiliamo ed ordiniamo che si debbano fare due libri dei nomi dei maestri del legno e che ciascuno sia nell'uno e nell'altro. E che il Massaro debba conservare uno e un altro maestro debba conservare l'altro. E che se un maestro morrà, sia cancellato da questi libri.

XLII. Del rendiconto dei Ministeriali e del Massaro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro debbano dare il rendiconto la penultima domenica del mese, sotto l'altare di S. Pietro.

XLIII. Sulla compilazione di una tavola

Noi stabiliamo ed ordinamento che i Ministeriali in carica in futuro siano tenuti a fare una tavola dei nomi dei maestri del legno conforme all'iscrizione. E se i Ministeriali mandano qualcuno al servizio del Comune di Bologna, questo debba andare secondo il suo turno, in modo che nessuno sia danneggiato; sotto pena di cinque soldi Bolognesi per ciascuno dei Ministeriali ogni volta che avrà contravvenuto.

XLIV. Del fatto che nessuno debba calunniare la Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà pronunciato offese o calunnie alla Società sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni volta. E che ciò sia irrevocabile. E che i Ministeriali siano tenuti a richiedere queste somme. E che se non le avranno richieste paghino il doppio in proprio.

XLV. Del fatto che i Ministeriali debbano decadere

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica debbano decadere, al termine del loro mandato, per un anno.

XLVI. Del fatto che le Società debbano riunirsi separatamente

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno debba riunirsi a parte là dove le piacerà ai Ministeriali della Società e che la Società dei maestri del muro debba allo stesso modo radunarsi a parte là dove piacerà ai Ministeriali della Società in modo che esse possano riunirsi insieme e solo se i Ministeriali di queste Società decidano di riunirle insieme, esse potranno riunirsi.

E i Ministeriali devono restare uniti per rendere conto ai maestri del muro e del legno che vorranno interrogarli, due volte al mese, cioè ogni due domeniche.

XLVII. Della retribuzione dei compilatori degli Statuti

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che i quattro preposti agli Statuti che saranno in carica in futuro, abbiano ciascuno due soldi Bolognesi come retribuzione.

XLVIII Della confezione di un cero

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che, a spese della Società, sia fatto un cero di una libra che dovrà bruciare alle messe della Società.

IL. Dei ceri da dare annualmente alla Chiesa di S. Pietro

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che siano dati ogni anno, a spese della società, alla Chiesa di S. Pietro, Cattedrale di Bologna, nella festa di S. Pietro, al mese di giugno quattro ceri di una libra. E che i Ministeriali che saranno in carica sian tenuti ad acquistarli sotto pena di cinque soldi Bolognesi ciascuno.

L. Del fatto che un maestro che abbia licenziato un'apprendista prima del termine, possa averne un altro

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società dei muratori licenzi un suo apprendista prima del termine di 5 anni, egli non possa avere un altro apprendista prima che sia passato il periodo di 5 anni, sotto pena di ammenda di quaranta soldi Bolognesi.

LI. Dell'acquisto di un drappo funebre per la Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali che saranno in carica nel nuovo anno, siano tenuti all'acquisto di un buon drappo funebre per la Società a spese della Società. E che il drappo sia portato al capezzale dei membri della Società che moriranno, così come dei familiari di coloro che sono della Società per i quali sarà comprato e non al capezzale di chi non è della Società.

LII. Della retribuzione del Consigliere degli Anziani

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Consigliere che sarà dato agli Anziani della Società dei muratori sia designato dai Ministeriali di questa Società. E che egli abbia per compenso cinque soldi Bolognesi dal fondo della Società di cui dispongono i Ministeriali, nel caso che egli resti in funzione per sei mesi. Se egli resta in carica tre mesi, che egli abbia soltanto due soldi e sei denari Bolognesi.

LIII. Dei fatto che il Massaro e i Ministeriali siano tenuti a dare il rendiconto

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro in carica in futuro siano tenuti a fare presentare il rendiconto ad ogni membro della Società dei muratori a chiunque, non membro, lo domanderà.

LIV. Sul non disturbare nelle adunanze

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che non si debba disturbare né litigare nelle adunanze della Società. E che chi contravviene sia punito con venti soldi Bolognesi.

LV. Del fatto che la Società debba riunirsi nella Chiesa di S. Pietro

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che la Società debba riunirsi per ogni attività nella Chiesa di S. Pietro o sopra il Palazzo del Signor Arcivescovo.
E i Ministeriali offrano alla Chiesa di S. Pietro quattro ceri di una libra. E che lemesse della Società siano celebrate in questa Chiesa.

LVI. Della necessità di avere più Nunzi nel caso che un membro della Società muoia

Noi stabiliamo ed ordiniamo che, allorché qualcuno della Società muoia, i Ministeriali possano avere uno o più Nunzi per fare riunire i soci presso il corpo del defunto, e che compensino come sembrerà loro giusto, a spese della Società.

LVII. Di coloro che non versano il denaro per le messe

Noi stabiliamo inoltre ed ordiniamo che se qualcuno non verserà quattro denari Bolognesi per le messe nel termine fissato dai Ministeriali, questi debba versare il doppio al Nunzio che andrà al suo domicilio per riscuotere la somma.

LVIII. Della necessità di fare copia degli Statuti della Società

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli Statuti della Società siano copiati di nuovo e che là dove si dice i Ministeriali del muro e del legno, si dica soltanto del muro, in modo che gli Statuti della Società del muro siano distinti da quelli del legno. E ciò sia irrevocabile.

LIX. Della necessità di fornire un pegno al Nunzio della Società

Poi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro della Società non dia al Nunzio della Società un pegno quando sia richiesto da parte dei Ministeriali, nessuno debba lavorare con lui sotto pena di un'ammenda di venti soldi Bolognesi che qualcuno lavorerà con lui, a meno che egli non accetti di conformarsi agli ordini dei Ministeriali.

LX. Del compenso dei Notaio della Società

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Notaio della Società abbia come compenso, ogni 6 mesi, venti soldi Bolognesi e non di più.

LXI. Del compenso degli Controllori dei Conti

Infine stabiliamo ed ordiniamo che gli Controllori dei Conti (Controllori dei Conti) debbano avere come compenso cinque soldi Bolognesi e non di più.

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